(massima n. 1)
Il termine di trenta giorni decorrente dall'intervenuta conoscenza della sentenza, fissato, a pena di inammissibilitą, dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato, č soggetto alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, non rientrando in alcuna delle eccezioni specificamente previste dalla suddetta legge.