Cassazione penale Sez. III sentenza n. 33109 del 20 febbraio 2024

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(massima n. 1)

Il termine di trenta giorni decorrente dall'intervenuta conoscenza della sentenza, fissato, a pena di inammissibilitą, dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato, č soggetto alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, non rientrando in alcuna delle eccezioni specificamente previste dalla suddetta legge.

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