(massima n. 1)
In tema di rescissione del giudicato, a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-bis cod. proc. pen. dall'art. 37, comma 1, d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150, oltre ai vizi della citazione a giudizio, presupposto per l'esperibilitą del rimedio da parte del condannato giudicato in assenza non č pił l'incolpevole mancata conoscenza del processo, ma la mancata prova dell'effettiva conoscenza della pendenza dello stesso prima della pronuncia della sentenza divenuta definitiva.