(massima n. 1)
In tema di rescissione del giudicato, la conoscenza del procedimento, instaurato a seguito di querela del coniuge, e la successiva nomina di un difensore di fiducia, seguita da rinuncia da parte di questi prima della "vocatio in iudicium", non integrano i presupposti della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato né possono radicare un giudizio di rimproverabile noncuranza da parte dello stesso.