(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, la rescissione del giudicato si differenzia dalla restituzione nel termine per impugnare per natura, ambito applicativo, "petitum", ed effetti conseguibili. (In motivazione la Corte, nel delineare le differenze, ha precisato: quanto all'ambito applicativo, che la richiesta di rescissione può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l'istanza di restituzione non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani dell'imputato o di persona da questo delegata e in quello in cui vi sia stata, da parte dell'imputato, rinunzia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimento eventualmente esistente; quanto all'oggetto della prova, che, nel primo caso, il richiedente è tenuto a provare che l'assenza è stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre, nel secondo, è tenuto a dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; quanto agli effetti, che la rescissione, diversamente dalla restituzione nel termine, comporta la regressione del processo fino al grado e alla fase in cui si è verificata la nullità).