(massima n. 1)
In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza, non gią del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autoritą giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., mediante la sostituzione della locuzione "sentenza" a quella "procedimento" in precedenza utilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva fatto decorrere il termine per la proposizione della richiesta dalla notifica dell'ordine di esecuzione del provvedimento di unificazione delle pene, comprendente anche la sentenza oggetto dell'istanza di rescissione).