(massima n. 1)
In tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza č l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputato la volontā di sottrarsi ad essa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice di appello la quale, pur avendo ritenuto errata la dichiarazione di assenza dell'imputato, desumeva l'effettiva conoscenza della pendenza del processo dalla nomina di un difensore di fiducia, sebbene questi non avesse mai partecipato alle udienze).