(massima n. 1)
La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. per ignoranza del processo č proponibile solo in presenza di un'ignoranza incolpevole. Ne consegue che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio e la notifica delle misure cautelari costituiscono indici idonei a ritenere l'imputato consapevole del procedimento a suo carico; pertanto, la mancata attivazione dell'imputato per informarsi configura un disinteresse colpevole che esclude la possibilitā di rescindere il giudicato.