(massima n. 1)
In tema di rescissione del giudicato, legittima la dichiarazione di assenza l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, non potendosi desumere la volontą di quest'ultimo di sottrarsi ad essa dalla sua mera "negligenza informativa". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto immune da vizi la declaratoria di assenza pronunziata nei confronti di imputato che, nella fase delle indagini preliminari, aveva eletto domicilio presso lo studio di un difensore di fiducia, che, tuttavia, non aveva partecipato alle udienze e, pur avendo ricevuto tutte le notifiche nell'interesse del proprio assistito, non lo aveva notiziato di alcun evento processuale).