(massima n. 1)
In tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza č l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputato la sua volontā di sottrarsi a essa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il giudice di appello aveva ritenuto l'effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, perché questi aveva eletto domicilio e nominato un difensore di fiducia, senza considerare l'esito negativo della notifica all'imputato al domicilio dichiarato, la sopravvenuta rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia giustificata dall'impossibilitā di contattare il proprio assistito, e l'esito negativo dei numerosi tentativi di contatto da parte del difensore d'ufficio).