(massima n. 1)
In tema di giudizio in assenza, i rimedi della restituzione nel termine, di cui all'art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen. e della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., possono concorrere, in quanto il primo, operante nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente sebbene non abbia avuto effettiva conoscenza del processo, ha carattere di rimedio generale, consentendo a quest'ultimo di recuperare il potere di impugnativa, mentre il secondo, operante nel caso in cui la dichiarazione di assenza sia stata pronunciata in difetto dei presupposti di legge, ha carattere di rimedio straordinario, consentendo l'effetto processuale più radicale della revoca della sentenza irrevocabile, sicché, in assenza di una disciplina che imponga l'alternatività, l'imputato può avvalersi dell'uno o dell'altro rimedio, a condizione che ne ricorrano i rispettivi presupposti.