(massima n. 1)
In tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensė a quello nel quale il condannato in "assenza" č venuto a conoscenza del provvedimento e ha avuto, quindi, la possibilitā di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che questa "regola" discende dall'applicazione del principio fissato dall'art. 11 disp. prel. cod. civ., il quale, in mancanza di disciplina transitoria, con riguardo agli istituti processuali, impone di fare riferimento alla normativa vigente nel momento in cui deve essere svolta l'attivitā sulla quale incide la modifica normativa).