Cassazione penale Sez. V sentenza n. 51745 del 7 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietā, il potere del giudice del rinvio - che č tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si č formato il giudicato implicito interno - non č limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, avendo l'onere di fornire adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio. Il giudice di merito non č, cioč, vincolato nč condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova.

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