Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19825 del 18 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, gli interessi legali moratori sono dovuti con decorrenza dalla data dell'emissione o della ricezione della fattura, salvo prova da parte del debitore che a tale data la prestazione non era ancora stata eseguita. Tale principio si applica anche alle obbligazioni della Pubblica Amministrazione. L'applicabilità dei principi generali sulla mora (artt. 1218 e 1224 cod. civ.) nei confronti della Pubblica Amministrazione non viene esclusa dall'esigenza di adottare le procedure della contabilità pubblica; pertanto, l'Amministrazione può essere condannata a corrispondere gl’interessi moratori anche in assenza dell'emissione del relativo titolo spesa.

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