(massima n. 1)
Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, gli interessi legali moratori sono dovuti con decorrenza dalla data dell'emissione o della ricezione della fattura, salvo prova da parte del debitore che a tale data la prestazione non era ancora stata eseguita. Tale principio si applica anche alle obbligazioni della Pubblica Amministrazione. L'applicabilità dei principi generali sulla mora (artt. 1218 e 1224 cod. civ.) nei confronti della Pubblica Amministrazione non viene esclusa dall'esigenza di adottare le procedure della contabilità pubblica; pertanto, l'Amministrazione può essere condannata a corrispondere gl’interessi moratori anche in assenza dell'emissione del relativo titolo spesa.