(massima n. 1)
La responsabilità dei medici in ambito penitenziario può essere riconosciuta indipendentemente dalle asserite carenze organizzative della struttura, essendo basata su omissioni specifiche nel contenuto della prestazione sanitaria, come il mancato tempestivo inquadramento diagnostico e il ritardo nella richiesta di accertamenti diagnostici necessari (art. 1218 c.c.).