Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15705 del 5 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitā contrattuale, il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta č esonerato dall'onere di provare la colpa del debitore ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., ma deve comunque dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento.

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