Cassazione civileSez. Iordinanza n. 5582del 1 marzo 2024
(1 massima)
(massima n. 1)
La violazione degli obblighi informativi in materia di contratti di swap non è fonte di nullità né reale, né virtuale, ma di inadempimento rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c. e delle norme ad esso correlato.