Cassazione civile Sez. III sentenza n. 209 del 4 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il bonifico domiciliato deve essere inquadrato nello schema della delegazione di pagamento, la quale, con riguardo al regime di responsabilitā del delegato nei confronti del delegante per l'erronea individuazione del delegatario, č soggetta alla disciplina del mandato, che, a sua volta, ripete quella generale di cui all'art. 1218 cod. civ. Ne consegue che ove l'Istituto di credito ha fornito la prova di avere adoperato la dovuta diligenza professionale nella identificazione della persona presentatasi all'incasso, da un lato procedendo, nel rispetto delle condizioni generali di contratto, a riscontrare la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica con quelli riportati sul documento di riconoscimento presentato allo sportello dal preteso beneficiario per la riscossione e, dall'altro lato, ricevendo, da parte di quest'ultimo, la comunicazione del proprio codice fiscale e della parola chiave fornitagli dall'ordinante, onde controllarne la coincidenza con quelli presenti nel flusso del mandato elettronico, alcuna responsabilitā puō essere imputata allo stesso Istituto in ordine alla riscossione da parte di un soggetto non legittimato.

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