(massima n. 1)
Ai fini della responsabilitą professionale dell'avvocato, il cliente č tenuto a dimostrare il fondamento dell'azione (in questo caso dell'eccezione), che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attivitą del professionista sarebbero stati pił vantaggiosi per il cliente. Solo se tale onere venga in ipotesi soddisfatto, sorge allora a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilitą della perfetta ed esatta esecuzione della prestazione ex art. 1218 c.c. (Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto insoddisfatto l'onere probatorio del cliente ed č pertanto pervenuta - alla stregua di un corretto giudizio ipotetico contro fattuale - al convincimento dell'insussistenza del nesso causale tra condotta (asseritamente) negligente del professionista e danno).