(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno per inadempimento del preliminare di compravendita di un bene immobile occupato da terzi, ove in sede di legittimità il promissario venditore eccepisca la violazione dell'art. 1218 c.c., a pena di inammissibilità il ricorso deve esplicare per quale ragione lo stato di occupazione del bene da parte del terzo è idoneo ad impedire l'adempimento dell'obbligazione di cui è lamentato il mancato rispetto, e cioè il trasferimento della proprietà del bene medesimo, potendo semmai lo stato di occupazione precludere l'adempimento dell'obbligazione di consegna materiale, fermo, comunque, il principio a mente del quale il venditore deve trasferire al compratore non soltanto la proprietà ed il possesso giuridico, ma anche il possesso reale o di fatto del bene venduto, essendo la consegna dello stesso l'atto con cui il compratore è posto nella condizione non solo di disporre materialmente della cosa trasferita nella sua proprietà, ma anche di goderla secondo la funzione e destinazione in considerazione della quale l'ha comprata, con la conseguenza che costituisce obbligo del venditore, tenuto ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, adoperarsi fattivamente perché l'acquirente ottenga la materiale consegna del bene compravenduto.