Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 10996 del 26 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di lavoro pubblico contrattualizzato, al bando di concorso per l'assunzione di nuovo personale va riconosciuta la duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo, quale atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento, e di atto negoziale, in quanto proposta al pubblico, sia pure condizionata all'espletamento della procedura concorsuale e all'approvazione della graduatoria; quest'ultima presenta analoga duplicitā, perchč integra sia il provvedimento terminale del procedimento concorsuale sia l'atto, negoziale, di individuazione del futuro contraente, da cui discende il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile in graduatoria e il correlato obbligo dell'amministrazione, assoggettato al regime di cui all'art. 1218 c.c. con la conseguenza che, in caso di mancata assunzione, va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che l'ente pubblico dimostri che l'inadempimento o il ritardo č stato determinato da impossibilitā della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile.

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