(massima n. 1)
In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, l'illegittimitą del provvedimento concessorio dell'intervento di integrazione salariale in ragione della mancata indicazione e comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere comporta l'illegittimitą della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali possono chiedere al giudice ordinario l'accertamento dell'inadempimento del datore di lavoro in ordine all'obbligazione retributiva alla stregua dell'ordinario regime previsto dall'art. 1218 c.c., essendo venuta meno l'elevazione al livello dell'impossibilitą della prestazione delle situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale.