(massima n. 1)
Il danneggiato, per ottenere il risarcimento del danno, ha l'onere di provare non solo l'inadempimento della banca negoziatrice, ma anche l'effettiva lesione patrimoniale subita. Le banche, dal canto loro, devono dimostrare l'esistenza di cause di esclusione della responsabilitą ai sensi dell'art. 1218 c.c. o di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza professionale prevista dall'art. 1176, comma 2, c.c.