(massima n. 1)
Ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., in un giudizio di responsabilitā professionale, spetta al professionista dimostrare di aver adempiuto alla propria prestazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'attivitā svolta; tuttavia, quando l'accertamento del fatto afferma che la prestazione č stata correttamente eseguita o non viene provata l'insussistenza di crediti rilevanti all'interno dell'attivitā del cliente, non si riscontra alcun errore nell'operato del professionista.