Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25040 del 18 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., in un giudizio di responsabilitā professionale, spetta al professionista dimostrare di aver adempiuto alla propria prestazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'attivitā svolta; tuttavia, quando l'accertamento del fatto afferma che la prestazione č stata correttamente eseguita o non viene provata l'insussistenza di crediti rilevanti all'interno dell'attivitā del cliente, non si riscontra alcun errore nell'operato del professionista.

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