(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, la Corte di cassazione, chiamata a decidere sul ricorso avverso la sentenza del tribunale emessa in seguito all'appello del pubblico ministero nei confronti della decisione di proscioglimento del giudice di pace, può riqualificare l'impugnativa in ricorso per cassazione in esito all'annullamento senza rinvio, per incompetenza funzionale, della sentenza di secondo grado, senza necessità di inviare gli atti al tribunale perché vi provveda, in coerenza con il disposto degli artt. 620 e 621 cod. proc. pen. e con i principi generali di economia processuale e di ragionevole durata del processo.