(massima n. 1)
Il potere di rettifica dell'erronea denominazione della pena inflitta con la sentenza impugnata č esercitabile dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia ammissibile, in quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile. (In motivazione, la Corte ha precisato che non č ammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie o quantitą della pena risultata errata, motivo non riconducibile alle previsioni di cui all'art. 606 cod. proc. pen.).