(massima n. 1)
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la riduzione a cinque giorni del termine per proporre, dinanzi alle Sezioni penali della Corte, ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di convalida o di proroga e la limitazione dei motivi proponibili a quelli di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b), e c), cod. proc. pen., costituiscono espressione di una scelta del legislatore in materia processuale che si caratterizza per la pił ampia discrezionalitą, non ravvisandosi profili di manifesta irragionevolezza e arbitrarietą. (Fattispecie relativa a convalida della proroga di richiedente protezione internazionale, in cui la Corte, in applicazione del principio, non ha accolto la deduzione con cui si era lamentata l'illegittimitą costituzionale dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, richiamato dall'art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 18 agosto 20015, n. 142, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25, 111 e 117 Cost, quest'ultimo in relazione agli artt. 3, 13 e 14 CEDU).