(massima n. 1)
Un ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile quando i motivi di impugnazione sono manifestamente infondati. L'inammissibilitą del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, purché non sussista assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitą