(massima n. 1)
Non può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata effettuazione di un accertamento peritale, in quanto esso non rientra nel concetto di prova decisiva, trattandosi di mezzo di prova "neutro", rimesso alla discrezionalità del giudice e, pertanto, sottratto alla disponibilità delle parti a mente dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente alle prove a discarico aventi carattere di decisività.