(massima n. 1)
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, i provvedimenti di convalida o proroga non possono essere impugnati per motivi afferenti a violazioni di norme del codice di procedura civile, in quanto il novellato art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, pur riferendosi al solo giudizio di legittimitą, richiama espressamente il solo art. 606, comma 1, lett. a), b), e c), cod. proc. pen., dispiegando una chiara influenza retrospettiva sulle norme processuali applicabili al rito nel precedente grado di giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in applicazione del principio generale del "favor impugnationis", le doglianze civilistiche possono essere comunque prese in considerazione laddove compatibili con i parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen.).