(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui è dedotta, con unico motivo, una violazione di legge e/o un vizio motivazionale verificatisi nel precedente giudizio impugnatorio cautelare, nel caso in cui non si contesti il riepilogo delle doglianze contenuto nella decisione impugnata, che non menzioni la questione nel novero delle doglianze precedentemente dedotte in sede di riesame, posto che, in carenza di tale contestazione, l'articolato motivo, se non rilevabile d'ufficio, deve intendersi proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità e ritenersi, pertanto, tardivo.