(massima n. 1)
In tema di reati tributari, la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti emessa in violazione del disposto dell'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che postula il ravvedimento operoso o l'integrale estinzione del debito tributario, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, avvenuti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, può essere impugnata con ricorso per cassazione, non ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma, costituendo il ravvedimento o l'integrale estinzione del debito requisito estrinseco all'accordo, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. c), e 606, comma 2, cod. proc. pen., che consentono tale impugnativa avverso sentenze inappellabili, emesse in violazione di norma processuale stabilita a pena di inammissibilità.