Cassazione penale Sez. III sentenza n. 22628 del 18 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati tributari, la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti emessa in violazione del disposto dell'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che postula il ravvedimento operoso o l'integrale estinzione del debito tributario, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, avvenuti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, può essere impugnata con ricorso per cassazione, non ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma, costituendo il ravvedimento o l'integrale estinzione del debito requisito estrinseco all'accordo, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. c), e 606, comma 2, cod. proc. pen., che consentono tale impugnativa avverso sentenze inappellabili, emesse in violazione di norma processuale stabilita a pena di inammissibilità.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.