(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, č inammissibile il ricorso per cassazione con cui si contesta la quantificazione del danno, posto che essa, sfuggendo a una valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che, nell'effettuare la liquidazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravitā dell'illecito penale e di tutte le peculiaritā della fattispecie concreta, sė da rendere la somma riconosciuta adeguata al caso specifico ed evitare che rappresenti un simulacro di risarcimento. (Conf.: Sez. 3, n. 3912 del 1991, Rv. 186780-01).