(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, i motivi che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione, qualora si risolvano nella mera reiterazione delle ragioni gią dedotte in appello e disattese dalla Corte di merito, devono considerarsi non specifici e, pertanto, inammissibili, in quanto non assolvono la funzione di una critica argomentata e razionale avverso la sentenza impugnata