(massima n. 1)
La mancata effettuazione di un accertamento peritale non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., in quanto la perizia non rientra nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilitą delle parti e rimesso alla discrezionalitą del giudice.