(massima n. 1)
In presenza di una sentenza di condanna confermata in appello, le doglianze sulla motivazione deducibili in sede di legittimitą si limitano alla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede. Resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo l'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.