Cassazione penale Sez. II sentenza n. 30312 del 26 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che lamenta l'errore di valutazione o l'utilizzazione di un elemento a carico deve illustrare, a pena di inammissibilitą per aspecificitą, l'incidenza della eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati o utilizzati diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento.

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