(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che lamenta l'errore di valutazione o l'utilizzazione di un elemento a carico deve illustrare, a pena di inammissibilitą per aspecificitą, l'incidenza della eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati o utilizzati diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento.