(massima n. 1)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione č ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicitā della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto. Č esclusa la possibilitā di censurare la ricostruzione dei fatti o di proporre una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. La deduzione di generiche doglianze omissive relative alla considerazione del tempo trascorso dai fatti č inidonea a determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.