(massima n. 1)
Nel procedimento di prevenzione non č deducibile con il ricorso per cassazione il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, previsto dall'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto lo stesso č riferibile esclusivamente al giudizio dibattimentale e non ai procedimenti celebrati con rito camerale. (In motivazione, la Corte ha precisato che le deduzioni relative alla mancata assunzione di una prova sono ammissibili solo se denunciano la violazione di legge, come ad esempio nel caso di provvedimento privo di motivazione in ordine al rigetto della relativa richiesta).