(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., č ammesso esclusivamente per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. Tale nozione include i vizi di motivazione solo se radicali, ossia tali da rendere l'apparato argomentativo totalmente mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non č possibile impugnare la manifesta illogicitā della motivazione tramite il ricorso per cassazione, se non attraverso lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 co. 1, lett. e) cod. proc. pen.