(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, poiché non sono deducibili questioni non prospettate nei motivi di appello - ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza - non può dedursi la diversa qualificazione del fatto, qualora in appello sia stata contestata la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo. (Fattispecie in tema di omicidio preterintenzionale rispetto al quale, in appello, era stata dedotta la qualificazione della condotta d'investimento della vittima e, nel ricorso per cassazione, invece, il difetto dell'elemento soggettivo di cui all'art. 584 c.p.).