(massima n. 1)
Il potere - dovere di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio attribuito all'amministratore di condominio dall'art. 1130 n. 4 cod. civ. implica in capo allo stesso la correlata autonoma legittimazione processuale attiva ex art. 1131 cod. civ., in ordine alle controversie in materia di risarcimento dei danni, qualora la domanda appaia connessa o conseguenziale alla conservazione delle cose comuni.