Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 21506 del 31 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'amministratore di condominio ha facoltà e dovere, ex artt. 1130 e 1131 c.c., di compiere tutti gli atti conservativi dei beni e dei diritti comuni. Questo include la facoltà di agire a tutela di diritti reali, come il diritto di servitù, sulla base di delibere dell'assemblea condominiale approvate a maggioranza.

(massima n. 2)

Il secondo comma dell'art. 1131 c.c., nel prevedere la legittimazione passiva dell'amministratore in ordine ad ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinguere tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna), deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo, così, all'esigenza di rendere più agevole ai terzi la chiamata in giudizio del condominio, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei condomini. Pertanto, riguardo ad azioni negatorie e confessorie di servitù, la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio sussiste anche nel caso in cui l'azione sia diretta ad ottenere la rimozione di opere comuni.

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