Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19827 del 18 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo alla compravendita di un appartamento compreso in fabbricato condominiale, all'amministratore del condominio non č precluso di espletare attivitā di intermediazione tra il singolo condomino alienante ed il terzo acquirente, attesa l'estraneitā del detto affare alla sfera delle attribuzioni entro cui sono circoscritti i poteri dell'amministratore ai sensi degli artt. 1130 e 1131 cod. civ.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.