(massima n. 1)
Con riguardo alla compravendita di un appartamento compreso in fabbricato condominiale, all'amministratore del condominio non č precluso di espletare attivitā di intermediazione tra il singolo condomino alienante ed il terzo acquirente, attesa l'estraneitā del detto affare alla sfera delle attribuzioni entro cui sono circoscritti i poteri dell'amministratore ai sensi degli artt. 1130 e 1131 cod. civ.