(massima n. 1)
In tema di condominio di edifici, le azioni reali, come l'actio negatoria servitutis, siano esse indirizzate contro i condomini, o contro i terzi, essendo dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolaritą, al contenuto, o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio, possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, esulando dalle normali attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130 comma primo n. 4) cod. civ.