(massima n. 1)
In tema di omicidio stradale, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all' art. 589-bis, comma 7, c.p., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, non č richiesto che il fattore esterno alla condotta del reo sia idoneo ad interrompere il rapporto di causalitā tra la condotta di questo e l'evento.