(massima n. 1)
In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, ricorre innanzi tutto nelle ipotesi costituite dal contributo concorrente fornito dalla vittima nella determinazione dell'evento, oltre che in ogni altra ipotesi che sia dipesa dalla condotta di altri conducenti e da altri fattori esterni da individuarsi di volta in volta (nella specie, la Corte ha sottolineato che la sospensione della patente di guida della vittima era priva di incidenza causale sulla verificazione del sinistro e dell'evento mortale).