(massima n. 1)
In tema di concordato con rinuncia agli altri motivi di appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa ex art. 599-bis cod. proc. pen. č proponibile solo in relazione a uno dei motivi giā contenuti nell'atto d'impugnazione, non potendo avere ad oggetto richieste nuove, formulate nell'udienza di trattazione del giudizio di secondo grado.