(massima n. 1)
Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. č ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'opposta opzione ermeneutica, secondo cui tale provvedimento č insuscettibile di verifica, non č giustificabile, in quanto il rigetto incide sul contenuto della sentenza, e determina inoltre disparitā nel trattamento riservato ai motivi di ricorso formulabili avverso la sentenza reiettiva della richiesta di definizione concordata del giudizio rispetto a quelli che potrebbero essere proposti nei confronti della sentenza nel diverso caso in cui una tale richiesta non sia stata avanzata).