(massima n. 1)
Non č ricorribile per cassazione l'ordinanza di rigetto, pronunciata dalla Corte di appello, della concorde richiesta delle parti di accoglimento dei motivi di gravame ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto tale rimedio, per il principio di tassativitā dei mezzi di impugnazione, non č applicabile a provvedimenti diversi dalle sentenze o dalle ordinanze in materia di libertā personale.