(massima n. 1)
Non è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato, difettando il suo interesse ad impugnare, l'ordinanza di rigetto ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen. della concorde richiesta di accoglimento dei motivi di appello, in quanto il predetto, a seguito della reiezione della proposta di concordato, può articolare la propria difesa tanto sui motivi afferenti alla responsabilità, rinunciati all'atto della proposta, quanto su quelli inerenti al trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che, a seguito del rigetto della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti possono presentare una nuova proposta, emendata dai vizi rilevati dal giudice di appello).